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Titolo I: COSTITUZIONE
Art. 1 Denominazione
È stata costituita in Bari il 16 novembre 1989 la Società Scientifica per lo studio e la ricerca scientifica in campo oncologico denominata “Gruppo Oncologico dell’Italia Meridionale” organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in sigla GOIM.
Art. 2 Sede
La Società ha sede in Bari.
Art. 3 Durata
La Società si intende costituita con durata illimitata.
Art. 4 Scopo e funzioni
Il GOIM si intende costituito per svolgere attività nei settori della ricerca bioclinica, nonché nei settori dell’informazione e della formazione oncologiche, anche secondo gli obiettivi dell’educazione continua in medicina (ECM); la Società dovrà favorire e facilitare, attraverso iniziative scientifiche, culturali e professionali i contatti fra quanti sono interessati, da un punto di vista clinico, biologico, tecnologico e sociale ai problemi della prevenzione, della diagnosi e della terapia dei tumori, e comunque alla ricerca clinica e sperimentale in campo oncologico, e al perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
Per il raggiungimento di tali compiti istituzionali, la Società potrà sviluppare una serie di iniziative tra cui:
I. La promozione e lo svolgimento di ricerche in ambito clinico, sulla caratterizzazione biologica e su aspetti epidemiologici delle neoplasie;
II. La organizzazione di Congressi locali, regionali, nazionali e internazionali;
III. L’incentivazione e la facilitazione dei contatti tra oncologi italiani e stranieri;
IV. L’organizzazione di Corsi ed iniziative formative educazionali al fine di sviluppare o incrementare le conoscenze, le competenze e le pratiche professionali degli oncologi e comunque dei professionisti della sanità;
V. La creazione di Sezioni regionali della Società;
VI. Iniziative riguardanti l’istituzione e lo sviluppo delle strutture oncologiche delle regioni dell’Italia Meridionale, al fine di migliorare l’assistenza sanitaria e le attività socio-sanitarie;
VII. Stabilire e mantenere contatti scientifici e organizzativi con altre Associazioni/Società oncologiche nazionali e straniere, anche promovendo/partecipando a studi intergruppi nazionali e internazionali; stabilire rapporti di collaborazione con Enti pubblici e privati, ed – in particolare – con il Ministero della Salute;
VIII. Per il conseguimento degli scopi sociali l’Associazione potrà, con i proventi delle quote associative, delle donazione e dei contributi provenienti da persone, da società commerciali, da aziende pubbliche e private, acquistare beni immobili, attrezzature per uffici e sanitarie, prendere in affitto uffici o laboratori, istituire premi e borse di studio, grant di ricerca e quant’altro utile ad informare ed implementare la ricerca clinica;
IX. Lo svolgimento di altre attività se in diretta attuazione degli scopi istituzionali e per finalità di solidarietà sociale;
X. Non saranno considerate commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate attraverso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di associazioni o partecipanti propri o di altre associazioni che svolgono le medesime attività o che fanno parte di una unica organizzazione, nonché cessioni a terzi di proprie pubblicazioni, cedute prevalentemente agli Associati.
Art. 5 La Società GOIM non ha scopo di lucro. La Società non ha finalità di tipo sindacale.
Titolo II: SOCI
Art. 6 L’Associazione è costituita da Soci ordinari (effettivi) e da Soci onorari. Possono essere Soci ordinari i laureati in medicina e chirurgia, in biologia o lauree affini, in chimica o in farmacia, in psicologia, e operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia.
Può essere Socio ordinario anche chi opera fuori degli ambiti regionali prima indicati, purchè notoriamente esperto nel campo oncologico.
Art. 7 È costituita una Sezione di soci con figure professionali non comprese nell’articolo 6 ma che operino attivamente in strutture oncologiche (Soci della sezione). Questi Soci possono partecipare alle Assemblee, ma non possono votare per il Consiglio Direttivo.
Eleggeranno il loro rappresentante che parteciperà alle riunioni del CD.
Art. 7 bis È costituito il gruppo Giovanigoim 3.0 con l’obiettivo di coinvolgere questi Soci nella formazione e nella conduzione degli studi sperimentali e nelle attività formative; eleggeranno il loro Coordinatore che diventa componente del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.
Art. 8 Le domande di ammissione, sottoscritte da due Soci, devonò essere presentate al Consiglio Direttivo che deciderà in merito, a suo insindacabile giudizio. I Soci onorari vengono nominati dall’Assemblea Generale su proposta motivata del Consiglio Direttivo.
Art. 9 I Soci ordinari hanno diritto a voto deliberativo nelle Assemblee. I Soci e i loro eredi non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Titolo III: ORGANI RAPPRESENTATIVI
Sono organi della Società:
1) Assemblea Generale (AG)
2) Consiglio Direttivo (CD)
3) Presidente
4) Giunta Esecutiva (GE)
Art. 10 L’Assemblea Generale è costituita dai soci ordinari, dai soci onorari e dai soci della Sezione.
Spetta all’Assemblea Generale:
a. stabilire gli orientamenti generali della attività del GOIM;
b. discutere e approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
c. apportare eventuali modifiche alla Statuto;
d. eleggere il Presidente Eletto;
e. eleggere i componenti del CD., in un numero non superiore a sette, cui verranno affidate dal Presidente particolari deleghe specifiche;
f. procedere alla eventuale scioglimento della Società.
Art. 11 L’AG è convocata almeno una volta all’anno, obbligatoriamente in occasione del Congresso nazionale, per l’approvazione del rendiconto riepilogativo della gestione dell’esercizio precedente e per approvare il bilancio di previsione; è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Presidente eletto.
Art. 12 L’AG, convocata per posta o per mail almeno 15 giorni prima della data fissata, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci ordinari, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti, purchè superiore al numero dei componenti il CD.
Per modificare lo Statuto è necessario che il numero dei Soci partecipanti sia pari a 3 volte il numero dei componenti il CD.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione GOIM occorre la maggioranza assoluta dei Soci ordinari.
Art. 13 Ogni Socio ordinario può farsi rappresentare per delega scritta in assemblea e ogni Socio ordinario non può rappresentare più di 1 uno solo altro Socio.
Non sono ammesse deleghe per deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.
Titolo IV: AMMINISTRAZIONE
Art. 14 Consiglio Direttivo (CD).
a. La Società è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da membri eletti dall’Assemblea Generale in un numero non superiore a 7 (sette), ai quali saranno affidate dal Presidente deleghe per attività specifiche; a questi si aggiungono i Presidenti delle sezioni regionali, eletti dalle rispettive Assemblee regionali; inoltre, fanno parte del CD ex officio il Presidente emerito-onorario, il Presidente, il past-President, il Presidente eletto, il Presidente del comitato scientifico, il Coordinatore della sezione-giovani 3.0 e il Segretario, per un numero complessivo non superiore a 20 (venti).
b. I membri così eletti restano in carica tre anni e possono essere rieletti nella stessa funzione per un ulteriore mandato consecutivo;
c. Il Presidente onorario/emerito deve essere eletto dai due terzi del CD su proposta del Presidente; partecipa a pieno titolo alle attività del CD; la durata della nomina è a vita.
d. Il Presidente-eletto assumerà l’incarico di Presidente in occasione dell’insediamento del neo-eletto Consiglio Direttivo;
e. I componenti del CD non riceveranno alcuna remunerazione economica per la loro carica.
Art. 15 I compiti del CD sono i seguenti:
a. delibera la convocazione dell’assemblea generale e il relativo ordine del giorno;
b. elegge, su indicazione del Presidente, il Segretario/Tesoriere tra i consiglieri eletti dall’AG;
c. elegge, su indicazione del Presidente, il Presidente del comitato scientifico;
d. stabilisce l’ammontare delle quote sociali e predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea Generale;
e. decide sulla ammissione di nuovi Soci;
f. il CD delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti in persona o anche per delega o per via telematica;
g. istituisce le Sezioni regionali, avendo verificato la presenza dei requisiti richiesti;
h. compie infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi della Società: la promozione di studi cooperativi, la formazione scientifico-professionale (ECM), l’elaborazio ne delle linee guida, la omogenea diffusione delle strutture oncologiche nel territorio.
Art. 16 Convocazione e deliberazioni del CD:
a. Il Consiglio Direttivo si riunisce possibilmente due volte/anno, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o se ne venga fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti (7 membri);
b. ogni consigliere può rappresentare per delega scritta un solo altro consigliere;
c. l’avviso di convocazione deve essere invito per mail o per posta prioritaria almeno 15 giorni prima della fissata;
d. le deliberazioni del CD dovranno essere trascritte su apposito libro verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario;
e. è prevista la possibilità che il CD si svolga con membri disloccati in più luoghi video-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento.
Art. 17 Il Presidente:
a. ha la legale rappresentanza della Società e presiede tutti gli organi deliberanti (la GE, il CD, l’AG);
b. vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del CD e della GE ed assicura il regolare funzionamento della Società;
c. in casi urgenti adotta anche determinazioni di competenza del CD provvedendo poi alla ratifica nella riunione successiva del CD;
d. presenta all’inizio di ogni anno, che coincide con il Congresso nazionale del mese di giugno, il programma scientifico e le attività formative della Società;
e. ha il potere di firma;
f. la durata della carica è di tre anni; è possibile un secondo incarico ma non consecutivo;
g. in caso di impedimento o di assenza è sostituito dal presidente-eletto.
Art. 17 bis La Giunta esecutiva (GE):
a. è costituita da: presidente emerito-onorario, presidente, past-president, presidente-eletto, presidente del comitato scientifico, coordinatore Giovani 3.0 e dal segretario nazionale;
b. si riunisce su richiesta del Presidente;
c. è ammessa la presenza anche via web;
d. devono essere presenti almeno 4 membri perché la riunione sia valida;
e. le deliberazioni adottate devono essere poi presentate al successivo CD;
f. i verbali delle riunioni devono essere riportati nel libro dei verbali firmati dal presidente e dal segretario.
Art. 18 Il Segretario:
a. iI segretario ha anche le funzioni di Tesoriere;
b. provvede alla conservazione dell’Archivio;
c. redige i verbali delle riunioni della GE, del CD e dell’AG;
d. cura la riscossione delle quote sociali e presenta annualmente al CD il bilancio della Società.
Art. 19 Revisori dei Conti:
a. i revisori dei conti nel numero di tre sono eletti dall’ASG e restano in carica per tre anni e non possono essere eletti per più di due mandati;
b. dovranno esaminare, a fine di ogni anno solare, il bilancio/rendiconto della Società, constatare la regolarità amministrativa d’accordo con il dottore commercialista della Società, redigere e sottoscrivere la relazione di controllo sul bilancio;
Titolo V: PATRIMONIO
ART. 20 I mezzi finanziari del GOIM sono costituiti:
– dalle quote sociali annuali;
– dalle quote rivenienti dai Congressi nazionali;
– da contributi e donazioni da parte di Fondazioni, Enti pubblici e privati, da Società, Istituti e persone singole;
– da altre eventuali entrate.
Art. 21 Non è prevista la distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve di capitali; queste dovranno essere impiegate esclusivamente per attività istituzionali.
Art. 22 In caso di scioglimento della Società il patrimonio sarà devoluto ad altre Società aventi finalità simili.
NORMA FINALE E TRANSITORIA
Art. 23 I Soci fondatori della Società GOIM costituiranno il CD sino alla convocazione della prima AG che dovrà avvenire entro diciotto mesi dalla data di istituzione dell’Associazione.
* Costituito a Bari il 16 novembre 1989 alla presenza del notaio G. Albenzio.
(N. Rep. 43216 Reg. a Gioia del Colle il giorno 1 dicembre ‘89 al N. 2845)
** Modificato dall’Assemblea generale del 13 giugno 1991 a Bari (notaio Pietro Albenzio).
*** Modificato dall’Assemblea generale del 5 giugno 1998 a Terrasini / PA (notaio Sergio Tripodo),
**** Modificato dall’Assemblea generale del 10 marzo 2004 a Bari (notaio Bruno Volpe), registrato a Bari il 17 marzo 2004.
***** Modificato dall’Assemblea generale del 20 settembre 2004 a Taranto.
****** Modificato dall’Assemblea Generale del 19 giugno 2017 a Napoli (notaio Giuseppe Bellecca).
******* Modificato dall’Assemblea Generale del 21 maggio 2026 a Napoli (notaio Gloria Buquicchio).
REGOLAMENTO DELLE SEZIONI REGIONALI
DEL GRUPPO ONCOLOGICO
DELL’ITALIA MERIDIONALE
GOIM
a. Per la istituzione di una Sezione regionale è necessario che il numero degli Iscritti per quella regione sia superiore a 25. Tali iscritti devono coprire l’intera superficie regionale e devono essere rappresentativi di tutte le attività specialistiche oncologiche.
b. Per la attivazione della Sezione regionale è necessario che venga fatta richiesta al CD da parte di un Consigliere nazionale.
c. Dopo il parere favorevole del CD, i Soci della Sezione eleggeranno il proprio Coordinatore/presidente che farà parte ipso facto del CD. Dettagliato verbale della elezione sarà inviato alla Segreteria nazionale.
d. L’incarico dura tre anni e può essere rinnovato per un altro mandato.
e. Il Presidente regionale nominerà il Segretario della Sezione e insieme nomineranno un rappresentante per ogni Provincia;
f. La Sezione regionale ha una sua autonomia per l’organizzazione dei Convegni, studi e seminari. Può avere relazioni culturali-formative con altre Associazioni; di tutto ciò deve essere informata la Presidenza nazionale. Tutte le attività della Sezione devono essere coerenti con gli indirizzi scientifici e strategici della Società;
g. I Soci della Sezione verseranno la loro quota annuale alla sede centrale della Società; può avere da un punto di vista organizzativo e amministrativo una propria autonomia finanziaria, con patrimoni propri.
REGOLAMENTO
PER IL COMITATO SCIENTIFICO
a. È prevista su proposta del Consiglio Direttivo la istituzione di un Comitato scientifico del GOIM, così composto:
– due componenti derivanti dal CD;
– due componenti esterni;
– un Presidente.
Tali componenti sono nominati dal CD;
b. Il Comitato scientifico dura in carica tre anni.
c. Il Comitato scientifico esprime il proprio motivato parere su ogni iniziativa scientifica propostagli dal Presidente.
d. Il Comitato scientifico può anche suggerire strategie di implementazione della ricerca bioclinica e della formazione.
REGOLAMENTO DELLA SEZIONE
GOIMGIOVANI3.0
a. Il Coordinatore (v. art. 7bis) nominerà i componenti, in un numero non superiore a 5, che formeranno la Giunta Esecutiva della Sezione (GESG);
b. La durata dell’incarico è di tre anni, ed è possibile un secondo mandato consecutivo;
c. Il GESC definirà i Gruppi di patologia che saranno impegnati per le attività di ricerca, divulgazione scientifica ed educazionale;
d. La GESG nominerà un dirigente per ciascun gruppo di patologia, coadiuvato da un segretario e da un miniboard scientifico;
e. Il coordinatore della Sezione semestralmente riferirà sulle attività della Sezione alla GE e/o al CD.

Un punto di riferimento per la ricerca oncologica.
Viale John Kennedy, 50
70124 Bari (BA)
Con il contributo non condizionante di
Presidente
Prof. Fortunato Ciardiello
Università L. Vanvitelli
Napoli
e-mail: presidenza@goim.it
IL GOIM
Clinical Trials Management
e-mail: studi.clinici@goim.it
Segretario
Dott. Antonio Febbraro
Casa di Cura Villa Maria
Mirabella Eclano (AV)
e-mail: segreteria@goim.it
Il GOIM, a partire dal 2004, ha implementato e mantiene, un sistema di gestione per la qualità certificato secondo lo standard ISO 9001 dall’ente DNV per il seguente campo di applicazione: “Progettazione, organizzazione ed erogazione di eventi formativi in ambito sanitario”. La valutazione, affidata alla DNV, consente di monitorare costantemente l’andamento dei processi e dei servizi erogati, nell’ottica di migliorare la qualità delle prestazioni offerte verso gli utenti finali e tutte le parti interessate coinvolte.
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