Statuto

goim

Statuto

Titolo I: COSTITUZIONE
Art. 1 – Denominazione

È stata costituita in Bari il 16 Novembre 1989 la Società Scientifica per lo studio e la ricerca scientifica in campo oncologico denominata “Gruppo Oncologico dell’Italia Meridionale” organizzazione non
lucrativa di utilità sociale, in sigla “GOIM”.

Art. 2 – Sede
La Società ha sede in Bari.

Art. 3 – Durata
La Società si intende costituita con durata illimitata.

Art. 4 – Scopo
Il GOIM si intende costituito per svolgere attività nei settori della ricerca bioclinica, nonchè nei settori dell’informazione e della formazione oncologica, anche secondo gli obiettivi dell’educazione continua in medicina (ECM). La Società dovrà favorire e facilitare, attraverso iniziative scientifiche culturali e professionali, i contatti fra quanti sono interessati, da un punto di vista clinico, biologico, tecnologico e sociale ai problemi della prevenzione, della diagnosi e della terapia dei tumori e comunque alla ricerca clinica e sperimentale in campo oncologico, e al perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Per il raggiungimento di tali compiti istituzionali, la Società potrà sviluppare una serie di iniziative tra cui:

I. La promozione e lo svolgimento di ricerche in ambito clinico, sulla caratterizzazione biologica e su aspetti epidemiologici delle neoplasie;
II. la organizzazione di congressi locali, regionali, nazionali ed internazionali;
III. l’incentivazione e la facilitazione dei contatti fra oncologi italiani e stranieri;
IV. l’organizzazione di corsi ed iniziative formative educazionali al fine di sviluppare o incrementare le conoscenze, le competenze e le pratiche professionali degli oncologi e comunque dei professionisti della sanità;
V. la creazione di Sezioni regionali della Società;
VI. iniziative riguardanti l’istituzione e lo sviluppo delle strutture oncologiche delle regioni dell’Italia Meridionale, al fine di migliorare l’assistenza sanitaria e le attività socio-assistenziali;
VII. stabilire mantenere contatti scientifici e organizzativi con altre Associazioni/Società oncologiche nazionali straniere; stabilire contatti di collaborazione con Enti pubblici e privati, ed – in particolare – con il Ministero della Salute;
VIII. per il conseguimento degli scopi sociali l’associazione potrà, con i proventi delle quote associative, delle donazioni e di contributi provenienti da persone, da società, da aziende pubbliche e private, acquistare beni immobili, attrezzature per uffici e sanitarie, prendere in affitto uffici o laboratori,
istituire premi e borse di studio, grant di ricerca e quant’altro utile ad informare ed implementare la ricerca clinica;
IX. lo svolgimento di altre attività se in diretta attuazione degli scopi istituzionali e per finalità di solidarietà sociale. Non saranno considerate commerciali le attività commerciali svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di associazioni o partecipanti, di altre associazioni che svolgono le medesime attività o che fanno parte di una unica organizzazione, nonchè cessioni a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Art. 5
La Società non ha scopo di lucro. La Società non ha finalità di tipo sindacale.

Titolo II: SOCI
Art. 6
L’Associazione è costituita da soci ordinari (effettivi) e da soci onorari. Possono essere soci ordinari i laureati in medicina e
chirurgia, in biologia, o lauree affini, in chimica o in farmacia o in psicologia e operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia. Può essere socio ordinario anche chi opera
fuori dagli ambiti regionali indicata, purchè notoriamente esperto
nel campo oncologico.

Art. 7
È costituita una sezione di soci con figure professionali non comprese nell’art. 6 ma che operino attivamente in strutture oncologiche (soci della sezione). I soci di questa sezione possono partecipare alle assemblee, ma non possono votare per il Consiglio Direttivo. Eleggeranno il loro rappresentante che parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 8
Le domande di ammissione, sottoscritte da due soci, devono essere presentate al Consiglio Direttivo che deciderà in merito, a suo insindacabile giudizio. I soci onorari vengono nominati dall’Assemblea generale su proposta motivata del Consiglio Direttivo.

Art. 9
I soci ordinari hanno diritto a voto deliberativo nelle assemblee. I soci o i loro eredi non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione, che sarà devoluto ai sensi dell’articolo ventidue.

Titolo III: ORGANI RAPPRESENTATIVI
Sono organi della Società:

1) Assemblea Generale
2) Consiglio Direttivo
3) Presidente


Art. 10
L’Assemblea Generale è costituita dai soci ordinari, dai soci onorari e dai soci della Sezione. Spetta all’Assemblea:
a. stabilire gli orientamenti generali dell’attività del GOIM;
b. discutere approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
c. apportare eventuali modifiche allo statuto;
d. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
e. procedere all’eventuale scioglimento della Società.

Art. 11
L’Assemblea Generale è convocata almeno una volta all’anno obligatoriamente in occasione del Congresso Nazionale per l’approvazione del rendiconto riepilogativo della gestione dell’esercizio precedente, ed è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente vicario.

Art. 12
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci ordinari ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti, purchè superiore al numero dei componenti il Consiglio Direttivo. Per modificare lo statuto è necessario che il numero dei soci partecipanti sia pari a 3 volte il numero dei componenti il Consiglio Direttivo. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre la maggioranza assoluta dei soci ordinari.

Art. 13
Ogni socio ordinario può farsi rappresentare per delega scritta in assemblea e ogni socio ordinario non può rappresentare più di un solo altro socio. Non sono ammesse deleghe per deliberare sullo scioglimento dell’associazione.

Titolo VI: Amministrazione
Art.14 Consiglio Direttivo (C.D.)
a. La Società è amministrata da un Consiglio Direttivo (C.D.) eletto dall’Assemblea, ed è composto da sedici componenti che restano in carica tre anni. È composto da tre membri ex officio (il Presidente onorario, il pastpresident e il presidente del Comitato scientifico) e da tredici membri eletti.
b. Il presidente onorario deve essere eletto dai due terzi del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente; la durata della nomina è a vita; partecipa al Consiglio Direttivo ma non vota.
c. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, il Presidente eletto e un Segretario che assolve anche le funzioni di tesoriere. I membri così eletti restano in carica tre anni e non possono essere eletti nello stesso incarico per più di due mandati consecutivi, fatta eccezione per il Presidente e il Presidente eletto per i quali è previsto un solo mandato.
d. Il Presidente eletto assumerà la carica di Presidente in occasione dell’insediamento Direttivo. del neo-eletto Consiglio.
e. I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.

Art.15
I compiti del Consiglio Direttivo sono i seguenti:
a. delibera la convocazione dell’assemblea e il relativo ordine del giorno;
b. elegge il presidente, il Presidente eletto ed il Segretario/Tesoriere; stabilisce l’ammontare delle quote sociali e predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre alla assemblea;
d. decide sull’ammissione di nuovi soci; l’avviso di convocazione deve essere inviato per mail o con posta prioritaria almeno quindici giorni prima
della data fissata; nei casi urgenti anche con telegramma, comunque con almeno quarantotto ore di preavviso;
e. le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere trascritte su apposito libro verbali e firmate dal presidente e dal segretario.
f. è prevista la possibilità che il Consiglio Direttivo si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri.

Art.17 Presidente
a. Il presidente ha la legale rappresentanza della Società e presiede sia il Consiglio Direttivo che l’Assemblea Generale;
b. vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed assicura il funzionamento della Società;
c. in casi urgenti adotta anche determinazioni di competenza del Consiglio Direttivo provvedendo poi alla ratifica nella successiva riunione del Consiglio;
d. il presidente presenta all’inizio di ogni anno il programma scientifico al Comitato Scientifico o al 

Qualora i proventi non dovessero superare i limiti di Legge, l’assemblea nomina tre revisori interni, tra i soci, che d’accordo con il dottore commercialista della Società, controlleranno la regolarità amministrativa del bilancio e presenteranno una relazione al presidente.

Titolo V: PATRIMONIO
Art. 20
I mezzi finanziari del GOIM sono costituiti:
– dalle quote sociali annuali
– dalle quote rivenienti dai Congressi nazionali e dai Convegni Multidisciplinari di oncologia
– da contributi e donazioni da parte di Fondazioni, Enti pubblici e privati, società, istituti e persone
– da altre eventuali entrate

Art. 21
Non è prevista la distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve di capitali; queste potranno essere esclusivamente impiegate per attività
istituzionali.

Art. 22
In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto ad altre Società aventi finalità similari.

NORMA FINALE E TRANSITORIA
Art. 23
I soci fondatori della Società GOIM costituiranno il Consiglio Direttivo sino alla convocazione della prima assemblea generale che dovrà avvenire entro diciotto mesi dalla data di istituzione dell’Associazione.

REGOLAMENTO DELLE SEZIONI REGIONALI DEL GRUPPO ONCOLOGICO DELL’ITALIA MERIDIONALE
A) Per la istituzione di una Sezione regionale è necessario che il numero degli iscritti per quella Regione sia superiore a 25. Tail iscritti devono coprire l’intera superficie regionale e devono essere rappresentativi di tutte le attività specialistiche
oncologiche.
B) Per la attivazione della Sezione Regionale è necessario che venga fatta richiesta al Consiglio Direttivo da parte di un Consigliere Nazionale.
C) Dopo il parere favorevole del Consiglio, i Soci della Sezione eleggeranno il proprio responsabile Coordinatore che rimarrà in carica per 3 anni. Di questo dovrà esserne informato il Consiglio.
D) La Sezione regionale ha una sua autonomia per l’organizzazione di Convegni, Studi, Seminari. Può avere relazioni culturali con altre Associazioni. Di tutto deve essere informata la Presidenza della Società.
E) I Soci della Sezione verseranno la loro quota associativa annuale alla sede centrale della Società. La Sezione Regionale da un punto di vista organizzativo e amministrativo avrà autonomia finanziaria, con patrimoni propri.

REGOLAMENTO PER LI COMITATO SCIENTIFICO
Art.1
E’ prevista su indicazione del Consiglio Direttivo la istituzione di unComitato Scientifico così composto:
a. tre componenti derivanti dal Consiglio Direttivo
b. tre componenti esterni
b. un Presidente
c. un Vice Presidente

Art.2
Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni.

Art. 3
3a. Il Comitato Scientifico esprime il parere su ogni iniziativa scientifica (protocolli di ricerca e corsi di formazione)
3b. Il Comitato Scientifico suggerisce strategie d’implementazione della ricerca e della formazione.

Art.4
Le proposte di nuovi studi clinici e dei corsi di formazione debitamente redatte su apposito modulo dovranno essere valutate dal Comitato Scientifico entro un termine massimo di un mese e potranno essere nuovamente valutate in caso di chiarimenti e con le opportune integrazioni per un massimo di due rinvii.

L'area riservata ai soci GOIM sarà presto disponibile